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Convivenza stabile dopo il divorzio: permane o si estingue il diritto all’assegno dell’ex coniuge economicamente più debole?

Le Sezioni Unite della Cassazione cambiano rotta sul diritto all’assegno divorzile a favore di chi abbia intrapreso una convivenza stabile. Nel 2015 la Cassazione (sentenza n. 6855/2015), infatti, aveva affermato che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia di fatto facesse venire definitivamente meno ogni presupposto per la determinazione dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.

Ora con la sentenza n. 32198/2021 è stato, invece, stabilito che l’ex coniuge, anche se convive stabilmente, può mantenere l’assegno di divorzio, permanendo la sua funzione compensativa. Devono, però, ricorrere le seguenti condizioni: sussistenza di disparità economica tra i coniugi, mancanza di mezzi adeguati da ricondurre alle determinazioni assunte di comune accordo tra i coniugi, rinuncia concordata del coniuge percipiente l’assegno ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Il Giudice potrà, però, rivedere l’importo dell’assegno dalla data accertata della stabile convivenza, tenuto conto degli apporti e i sacrifici profusi nello svolgimento della vita coniugale da parte del coniuge più debole, della durata del matrimonio, dell’età del coniuge e delle possibilità lavorative.

Ovviamente la natura compensativa dell’assegno divorzile sarà esclusa nel caso in cui i coniugi avessero scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni (stante l’aumento automatico del patrimonio del coniuge richiedente), oppure se in sede di separazione o divorzio fossero già stati presi in considerazione i sacrifici del coniuge.

La Cassazione, poi, auspica che il Giudice di merito, gli avvocati e i mediatori professionali della crisi familiare suggeriscano alle parti di stabilire conciliativamente un assegno temporaneo (ad esempio pari alla durata della vita matrimoniale) o il versamento di una somma in un’unica soluzione. Secondo l’attuale normativa, infatti, il Giudice non può porre un termine al versamento dell’assegno divorzile.

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