Nel caso di coppie internazionali che vogliano separarsi o divorziare il primo problema da affrontare concerne l’individuazione del Giudice competente. Con riguardo agli Stati membri europei l’art. 3 del Reg. 2201/2003 consente ai coniugi di scegliere il Giudice competente tra vari criteri alternativi: residenza abituale dei coniugi, ultima residenza abituale dei coniugi, residenza abituale del convenuto, cittadinanza comune dei coniugi.

Una volta individuato il Giudice dello Stato membro, si applicheranno le regole nazionali per stabilire la competenza territoriale del Tribunale da adire. Il Giudice così individuato non potrà, però, pronunciarsi sulle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni se questi sono residenti in un altro Stato membro. Sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato, con sentenza n. 2276 del 5.02.2016, che in tali ambiti sarà competente a decidere il Giudice dello Stato di residenza dei minori.

Il secondo problema da affrontare riguarda la legge applicabile. Il Regolamento 1259/2010 prevede la possibilità per i coniugi di concordare per iscritto la legge nazionale applicabile. Tale accordo può essere concluso e/o modificato in qualsiasi momento. In assenza di accordo la separazione e il divorzio sono disciplinati dalla legge dello Stato di: residenza attuale dei coniugi o, in mancanza, ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, cittadinanza dei coniugi o, in mancanza, foro. Tale regolamento ha carattere universale in quanto può applicarsi anche a cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea.

Sull’argomento è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Mantova del 19.01.2016, avente ad oggetto un procedimento per divorzio tra due cittadini cinesi, iniziato su ricorso della moglie. La ricorrente riteneva competente il Giudice italiano, essendo stato il matrimonio contratto in Italia e qui residente il marito, ma applicabile la legge cinese, essendo entrambi di nazionalità cinese, con la conseguente possibilità di richiedere direttamente il divorzio, senza avere prima ottenuto la separazione. Il Tribunale di Mantova ha, viceversa, dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente, individuando, nella fattispecie, applicabile la legge italiana in base al regolamento 1259/2010. In mancanza dell’accordo tra coniugi sulla normativa applicabile, il Tribunale ha dovuto infatti far riferimento all’ultima residenza abituale dei coniugi, in quanto la ricorrente vi risiedeva ancora al momento della domanda e la convivenza era cessata da non più di un anno.