In caso di separazione o divorzio bisogna stabilire, su accordo dei genitori o con provvedimento del Giudice, la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, sulla base del principio di proporzionalità e considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Viene, quindi, generalmente previsto un assegno mensile a copertura delle spese ordinarie dei figli, destinate a soddisfare i bisogni quotidiani, quali, ad esempio, vitto, alloggio, abbigliamento, spese di cancelleria scolastica. Deve, poi, essere stabilito in quale misura percentuale il genitore non collocatario debba partecipare alle spese straordinarie per i figli.
Tali spese sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, apparecchi ortodontici, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, acquisto di un computer, ecc.). Frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie. In caso di differenza economica tra i genitori può stabilirsi una percentuale differente, esempio del 70/30, 40/60, ma non sono mancati casi in cui la giurisprudenza abbia ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela della prole l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi. Alcune di queste spese necessitano il previo accordo dei genitori e la relativa documentazione, altre solo della prova dell’effettivo esborso.
Se un genitore non paga cosa si può fare? La Cassazione con ordinanza n. 379/21 ha effettuato una suddivisione delle spese straordinarie al fine di valutare come procedere per il recupero delle stesse. Vengono così distinte:
a) spese che pur essendo incerte nel quando e nel quantum sono statisticamente certe nell’anno che non sono comprese nell’assegno, ma non necessitano di preventivo accordo e devono essere rimborsate senza bisogno di ulteriori provvedimenti, potendo così procedere in via esecutiva, previa notifica di un atto di precetto (ad esempio: spese scolastiche, libri di testo, occhiali, visite specialistiche di controllo, etc…),
b) spese che per il loro carattere di imprevedibilità, rilevanza e imponderabilità richiedono per poterle recuperare dall’altro genitore, in caso di mancato accordo, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento (ad esempio: attività ludiche/sportive, frequentazione di istituti scolastici privati, acquisto mezzi di trasporto, etc.).