Con sentenza n. 15367 del 22.07.2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che il terzo acquirente di un immobile, già assegnato in favore del coniuge in sede di separazione con provvedimento trascritto, non è legittimato a richiedere la modifica delle condizioni di divorzio ma può istaurare un ordinario giudizio di cognizione per chiedere l’accertamento dei presupposti per il mantenimento del diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario ex art. 337 sexies. Nel caso di specie il terzo acquirente conveniva in giudizio madre e figlia le quali, nonostante il Tribunale avesse revocato l’assegno di mantenimento a favore della figlia, perché maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continuavano ad occupare l’immobile. La Corte Suprema ribadisce che in favore dei figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, non sussiste esigenza alcuna di protezione, e quindi, in questo caso, sono le esigenze patrimoniali dell’acquirente dell’immobile che devono essere maggiormente tutelate.